Art. 6.

      1. Il Governo, entro quattro mesi dall'istituzione dell'elenco nazionale delle città murate, ai sensi del comma 5 dell'articolo 5 della presente legge, sottopone al Comitato del patrimonio mondiale, di cui all'articolo 8 della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972, resa esecutiva dalla legge 6 aprile 1977, n. 184, la richiesta di iscrizione delle città murate nell'Elenco del patrimonio mondiale in pericolo, di cui al paragrafo 4 dell'articolo 11 della citata Convenzione.
      2. Le risorse del Fondo del patrimonio mondiale messe a disposizione dall'UNESCO, ai sensi dell'articolo 15 della citata Convenzione, resa esecutiva dalle legge 6 aprile 1977, n. 184, devono essere utilizzate nell'ambito del programma organico di interventi di cui all'articolo 1 della presente legge.